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CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ALBERGHIERO – RISTORATIVO QUADRO C.C.N.L.

 

I lavoratori sono classificati in 10 livelli (9 livelli in alberghi diurni e stabilimenti balneari), secondo un sistema di inquadramento unico per operai, impiegati e quadri.

Si riportano di seguito le declaratorie generali di livello, integrate nel testo contrattuale da esemplificazioni di profili professionali.

 

QUADRI A

 

Lavoratori con funzioni direttive, che per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscono contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’azienda e svolgono, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione di tali obiettivi.

A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi dell’azienda.

 

QUADRI B

 

Lavoratori con funzioni direttive, che per l’attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano, in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa.

 

1° Livello

 

Impiegati: lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziativa ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell’azienda.

 

2° Livello

 

Impiegati: lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale.

 

3° Livello

 

Impiegati: lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza.

 

Operai: lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica o tecnica.

Vi appartengono inoltre i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali sopra indicate, hanno anche una responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori.

 

4° Livello

 

Impiegati e operai: lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite.

 

5° Livello

 

Impiegati e operai: lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro.

 

6° Livello S

 

Lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità.

 

6° Livello

 

Lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali.

 

7° Livello

 

Lavoratori che svolgono attività anche con macchine già attrezzate.